C.A.M. solo sulla carta? Ecco perché i bandi illegittimi per i distributori automatici abbondano.

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L’impatto ambientale della distribuzione automatica è un tema complesso, con aspetti positivi e negativi. Da un lato, i distributori automatici possono ridurre l’impatto ambientale se vengono adottate pratiche sostenibili, come l’utilizzo di materiali riciclabili, l’offerta di prodotti biologici e a km 0, e l’implementazione di sistemi di risparmio energetico.

Dall’altro lato, il vending può contribuire all’inquinamento a causa dell’utilizzo di imballaggi non riciclabili, del consumo di energia elettrica per il funzionamento dei distributori, e della produzione di rifiuti.

Inoltre, la distribuzione automatica può incentivare il consumo di prodotti confezionati e trasformati, che spesso hanno un impatto ambientale maggiore rispetto ai prodotti freschi e sfusi.

Per ridurre l’impatto ambientale del vending, è necessario adottare un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori della filiera, dai produttori ai consumatori.

A tal fine gli operatori negli anni non hanno fatto nulla in tale direzione, per fortuna ci ha pensato lo stato pubblicando una legge ad hoc.

Vediamo in primis cosa dice la legge e le norme:

Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023) e dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), le stazioni appaltanti (S.A.) sono obbligate a garantire che i bandi di gara rispettino tali criteri minimi con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche. Tuttavia, nonostante la normativa chiarisca che i bandi di gara non conformi a queste disposizioni sono illegittimi, alcune S.A. continuano a emettere gare che non rispettano i C.A.M. e le nuove direttive.

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Mancanza di formazione, resistenza al cambiamento o interessi economici?

La principale motivazione di questa prassi è spesso legata a una combinazione di fattori: la mancanza di una formazione adeguata al personale incaricato di redigere i bandi, la resistenza al cambiamento di alcune amministrazioni pubbliche e, talvolta, una scarsa comprensione dell’importanza delle normative ambientali. In molti casi, le stazioni appaltanti non sono ancora pienamente consapevoli dell’obbligo giuridico di adottare i C.A.M., o ritengono che l’adozione di misure ecologiche possa complicare o rallentare la procedura di gara, specialmente in termini di tempi e costi.

Responsabilità

I primi che ne devono rispondere sono i D.S.G.A. (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) e R.U.P. (Responsabili unici del procedimento) in quanto a loro carico tale lavoro. Nonostante vi sia una concreta difficoltà la carenza dei controlli lascia “indenni” coloro che li violano. Ma questo non legittima coloro che operano in tal senso anzi, andrebbero puniti se non licenziati. Un danno per lo Stato e per gli Utenti che, qualora gli O.E. (Operatori Economici) possano, danno prevalenza al prezzo in alternativa alla qualità. Cosa che i C.A.M. invece agevolano. Dalle nostre rilevazioni spesso sono i D.S. (Dirigenti Scolastici) a non controllare tale operato o in alcuni casi penalizzare che applica la legge a beneficio del mero interesse economico dell’Istituzione che rappresenta.

Nonostante ciò, è fondamentale che le stazioni appaltanti rispettino i criteri ambientali, in quanto i bandi non conformi rischiano di essere dichiarati invalidi in sede di ricorso. Adottare una gestione più consapevole e sostenibile dei contratti pubblici è un passo essenziale verso una pubblica amministrazione più moderna, in grado di affrontare le sfide ecologiche contemporanee.

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